|
 |
FINANZIAMENTI PER LA MICROIMPRESA
|
|
A CHI SI RIVOLGE
Questa agevolazione è rivolta a persone che intendono avviare un’attività
imprenditoriale di piccola dimensione in forma di società di persone. Sono pertanto ESCLUSE le ditte
individuali, le società di capitali, le cooperative,
le società di fatto e le società aventi un unico socio.
Per presentare la domanda, almeno la metà numerica dei soci che detiene almeno la metà delle quote, deve essere:
-
maggiorenne alla data di presentazione della domanda
-
non occupato alla data di presentazione della domanda
-
residente nel territorio nazionale alla data del 1 gennaio
2000 oppure da almeno sei mesi alla data di presentazione
della domanda, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia.
I soci che rispondono a questi requisiti devono detenere almeno la metà delle
quote di partecipazione.
La sede legale, operativa e amministrativa deve essere ubicata nelle regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Nota bene:
Si considerano occupati
ai sensi dell’art.17 del D.Lgs. 185/00 e quindi
non possono avvalersi di questa agevolazione:
- i titolari di rapporti di lavoro dipendente (a tempo determinato
e indeterminato, anche a tempo parziale)
- i titolari di contratti di lavoro a
progetto, intermittente o ripartito
- i soggetti che esercitano una libera professione
- i titolari di partita IVA, anche se
non movimentata
- gli imprenditori, familiari (nel caso
di impresa familiare) e coadiutori di imprenditori
- gli artigiani
Le società devono essere già costituite al momento della presentazione
della domanda.
Attenzione: lo statuto societario deve essere
conforme alle prescrizioni contenute nell'art.
12, co. 4 del D.M. 295/01 attuativo del D. Lgs.
185/00, il quale recita:
"gli
statuti delle società devono contenere
una clausola che non consenta atti di trasferimento
di quote di partecipazione societaria che facciano
venire meno le condizioni soggettive di disoccupazione
e di residenza fissate all'articolo 17, commi
1 e 2, del decreto legislativo, per almeno cinque
anni dalla data della deliberazione di ammissione
alle agevolazioni."
|
|
|
|
|
|