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FINANZIAMENTI PER IL FRANCHISING
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A CHI SI RIVOLGE
Questa agevolazione è rivolta a persone fisiche o società (di persone o di capitali) di nuova
costituzione che intendono avviare un'attività imprenditoriale in
franchising, da realizzare con Franchisor convenzionati con l'Agenzia.
Sono ESCLUSE le società di fatto e le società aventi scopi
mutualistici.
Per presentare la domanda il titolare della ditta individuale o, nel caso di società, almeno la metà numerica dei soci che detiene almeno la metà del capitale sociale o delle quote, deve essere:
-
maggiorenne alla data di presentazione della domanda
-
non occupato alla data di presentazione della domanda
-
residente nel territorio nazionale alla data del 1 gennaio
2000 oppure da almeno sei mesi alla data di presentazione
della domanda, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia.
Anche la sede legale e operativa della società deve essere ubicata nel territorio nazionale.
| NOTA BENE
Si considerano occupati
ai sensi dell’art.17 del D.Lgs. 185/00 e quindi
non possono avvalersi di questa agevolazione:
- i titolari di rapporti di lavoro dipendente (a tempo determinato e indeterminato,
anche a tempo parziale)
- i titolari di contratti
di lavoro a progetto, intermittente o ripartito
- i soggetti che esercitano una libera professione
- i titolari di partita
IVA, anche se non movimentata
- gli imprenditori, familiari
(nel caso di impresa familiare) e coadiutori
di imprenditori
- gli artigiani
Le ditte individuali
devono essere costituite dopo la presentazione
della domanda.
Le società devono essere già costituite
al momento della presentazione della domanda.
Attenzione: lo statuto societario deve essere
conforme alle prescrizioni contenute nell'art.
12, co. 4 del D.M. 295/01 attuativo del D.Lgs.
185/00, il quale recita:
"gli
statuti delle società devono contenere
una clausola che non consenta atti di trasferimento
di quote di partecipazione societaria che
facciano venire meno le condizioni soggettive
di disoccupazione e di residenza fissate all'articolo
17, commi 1 e 2, del decreto legislativo,
per almeno cinque anni dalla data della deliberazione
di ammissione alle agevolazioni."
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